associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione

È costituita con sede in Milano l'Associazione degli imprenditori italiani manifatturieri della pelle e dei relativi succedanei, denominata AIMPES (Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei). L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. L'Associazione aderisce alla Confindustria assumendo cosi' il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sè e per i propri associati industriali.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione si propone lo scopo di studiare, promuovere e patrocinare, anche in collaborazione con altri Enti, iniziative di qualsiasi genere nell'interesse degli operatori italiani del settore pellettiero. In particolare, I'Associazione si propone:

  1. di tutelare, in ogni campo gli interessi generali della predetta attività imprenditoriale, anche mediante il conseguimento di brevetti per marchi collettivi e la loro concessione in uso agli associati, e di rappresentarla nei confronti di qualsivoglia Autorità ed Organizzazione, sia nazionale che estera;
  2. di assumere gli interessi sindacali della categoria, discutendo, sottoscrivendo e curando, poi, la corretta interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  3. di promuovere lo sviluppo dell'istruzione professionale degli addetti alla categoria;
  4. di dare corso ad iniziative e studi atti al progressivo miglioramento tecnico, economico e culturale della produzione italiana della pelletteria;
  5. di promuovere lo studio dei mercati di approvvigionamento delle materie prime e di quelli di sbocco dei prodotti finiti, con particolare riguardo a quelli esteri;
  6. di promuovere e coordinare iniziative che indirizzino la moda della pelletteria, al fine di difendere ovunque il prestigio della relativa produzione italiana;
  7. di favorire la conoscenza e la maggiore diffusione della pelletteria italiana nel mondo, promuovendo, gestendo e partecipando a fiere commerciali, esposizioni e convegni, sia in Italia che all'estero, nonché facilitando la partecipazione ai medesimi delle imprese associate;
  8. di assistere gli associati, sia in Italia che all'estero, in tutte le loro difficoltà, e di agevolare la soluzione delle controversie fra gli stessi e i terzi;
  9. di studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico, fiscale, doganale e contributivo che possano sorgere nei riguardi della produzione italiana della pelletteria, al fine di accertare le necessità delle aziende associate e di dare una effettiva collaborazione agli Enti competenti a provvedere in merito;
  10. di collaborare con le Organizzazioni nazionali ed estere aventi fini analoghi e, in particolare, di promuovere, mantenere e curare le relazioni con le Organizzazioni della CEE e di altri Enti internazionali.

Art. 3 - Proventi e gestione

L'Associazione non è un soggetto imprenditoriale. I mezzi finanziari con cui essa provvederà al proprio funzionamento e realizzerà le proprie iniziative sono costituiti dai seguenti proventi:

  1. le tasse di iscrizione degli associati;
  2. le quote ordinarie annuali degli associati;
  3. i redditi degli eventuali beni patrimoniali dell'Associazione;
  4. le eventuali quote straordinarie degli associati;
  5. le eventuali sovvenzioni pubbliche e donazioni private.

La gestione sarà ripartita in esercizi coincidenti con l'anno solare.

Agli effetti fiscali l'Associazione è da ritenersi Ente da cui all'art. 87, lettera C del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'associazione può essere proprietaria dei beni immobili e mobili, di titoli a reddito fisso e variabile e potrà, altresì, assumere partecipazioni, purché con responsabilità non illimitata, in Società, Enti, Consorzi ed Organizzazioni, l'oggetto e lo scopo dei quali sia tale da valorizzare la pelletteria italiana.

L'associazione non potrà in ogni caso distribuire ai propri associati, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

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Titolo II - Associati

Art. 4 - Legittimazione

Le imprese vengono associate nella persona del loro titolare o del loro legale rappresentante pro-tempore (se hanno forma giuridica societaria). La qualità di associato non è acquisibile senza il possesso di determinati requisiti, soggettivi ed oggettivi.

Art. 5 - Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi attengono alla persona destinata, per titolarità o legale rappresentanza dell'impresa, ad osservare i doveri e ad esercitare i diritti di associato. Si richiedono il godimento dei diritti civili e la notoria correttezza professionale, convalidata dalle referenze scritte di almeno due associati.

Art. 6 - Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi attengono alla qualificazione merceologica ed anagrafica dell'impresa che si associa.

Quanto alla merceologia, l'impresa deve risultare prevalentemente operante nel settore delle produzioni classificabili come manifattura della pelle, del cuoio e relativi succedanei ai sensi del Decreto del Ministro per le Finanze in data 31 dicembre 1988 (gruppo XI - specie 2° e gruppo XIII - specie 9°). Anagraficamente, l'impresa deve risultare operante come ditta registrata presso la locale Camera di Commercio. Inoltre, l'impresa non deve essere sottoposta a qualsiasi procedura concorsuale.

Art. 7 - Iscrizione

L'ammissione all'Associazione dovrà essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa che intende associarsi, mediante compilazione dell'apposito modulo rilasciato dall'Associazione stessa, al quale dovranno essere allegati i documenti ivi elencati, diretti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti. Con la sottoscrizione della predetta domanda l'impresa conferisce all'Associazione il mandato di stipulare con le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. L'accoglimento della domanda di ammissione compete al Consiglio Direttivo, il quale potrà, a proprio insindacabile giudizio, accogliere o no tale domanda. La tassa di iscrizione all'Associazione dovrà essere versata subito dopo la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione. Effettuato tale versamento, il richiedente verrà iscritto nel Libro degli associati. Le quote ordinarie annuali e le eventuali quote straordinarie dovranno essere versate nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Doveri degli Associati

Gli associati dovranno:

  1. osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Associazione;
  2. astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive dell'Associazione;
  3. richiedere l'assistenza dell'Associazione in sede di stipulazione di eventuali accordi settoriali, zonali e aziendali con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  4. fornire all'Associazione tutte le informazioni e le notizie che venissero richieste al fine del raggiungimento degli scopi sociali, tenuto conto che da parte dell'Associazione le informazioni e le notizie fornite saranno tenute scrupolosamente riservate e trattate in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali;
  5. pagare le quote sociali, nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  6. non rivelare o divulgare a terzi, ed a trattare con la massima riservatezza, tutte le informazioni e le comunicazioni provenienti dall'Associazione.

Art. 9 - Diritti degli associati

Ogni associato partecipa alla formazione della volontà associativa e può avvalersi dei servizi associativi.

In particolare, la partecipazione alla formazione della volontà dell 'Associazione è costituita dal diritto di presenza, parola e voto in assemblea, diritto esercitabile personalmente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa societaria oppure mediante persona delegata di volta in volta dai medesimi.

Art. 10 - Cancellazione

La perdita della qualità di associato e dei diritti connessi si verifica:

  1. per recesso, quando l'associato manifesta la propria relativa volontà con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  2. per decadenza, quando vengono meno i requisiti soggettivi od oggettivi di cui agli art. 5 e 6;
  3. per esclusione, quando l'associato si rende gravemente inadempiente ai doveri di cui all'art. 8 o quando, comunque, per gravi motivi diviene intollerabile la prosecuzione del suo rapporto associativo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. L'esclusione viene deliberata dal medesimo Organo, sentito il socio interessato ed acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. La cancellazione dal Libro dei soci viene effettuata con decorrenza dal giorno in cui è pervenuta all'Associazione la raccomandata a.r. dell'associato nel caso di recesso dello stesso e con decorrenza dal giorno stabilito dal Consiglio Direttivo negli altri due casi. Gli associati receduti, decaduti o esclusi dovranno versare all'Associazione le quote da loro dovute per l'anno in cui avviene la loro cancellazione dal Libro degli associati.

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Titolo III - Affiliati

Art. 11 - Legittimazione

Le imprese vengono affiliate nella persona del loro titolare o del loro legale rappresentante pro tempore (se hanno forma giuridica societaria).

Art. 12 - Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi attengono alla persona destinata, per titolarità o legale rappresentanza dell'impresa, ad osservare i doveri e ad esercitare i diritti di affiliato. Si richiedono il godimento dei diritti civili e la notoria correttezza professionale.

Art. 13 - Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi attengono alla qualificazione merceologica ed anagrafica dell'impresa che si affilia. Quanto alla merceologia, l'impresa deve risultare operante nel settore delle produzioni classificabili come manifattura della pelle, del cuoio e relativi succedanei ai sensi del Decreto del Ministro per le Finanze in data 31 dicembre 1988 (gruppo XI - Specie 2° e gruppo XIII - specie 9°), nonchè nel settore delle produzioni accessori moda. Anagraficamente, l'impresa deve risultare operante come ditta registrata presso la locale Camera di Commercio. Inoltre, l'impresa non deve essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.

Art. 14 - Iscrizione

L'affiliazione all'Associazione dovrà essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa che intende affiliarsi, mediante compilazione dell'apposito modulo rilasciato dall'Associazione stessa, al quale dovranno essere allegati i documenti ivi elencati, diretti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti. Nessuna tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta dall'affiliato, nè dovrà essere riconosciuta all'Associazione alcuna quota annuale.

Art. 15 - Doveri degli Affiliati

Gli affiliati dovranno:

  • osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Associazione;
  • astenersi da ogni iniziativa in contrasto con la politica dell'Associazione.

Art. 16 - Diritti degli Affiliati

Gli affiliati non godono dei diritti riservati agli associati. Non partecipano alla formazione della volontà associativa e non possono avvalersi dei servizi associativi se non quelli stabiliti dal regolamento interno all'uopo predisposto. In particolare, in ordine al procedimento di formazione della volontà associativa, non godono del diritto di presenza, parola e voto in assemblea.

Art. 17 - Cancellazione

La perdita della qualità di affiliato e dei diritti connessi si verifica:

  • per recesso, quando l'affiliato manifesta la propria relativa volontà con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  • per decadenza, quando vengono meno i requisiti soggettivi od oggettivi di cui agli art. 12 e 13;
  • per esclusione, quando l'affiliato si rende inadempiente ai doveri di cui all'art. 15 o quando, comunque, per gravi motivi diviene intollerabile la prosecuzione del suo rapporto di affiliazione.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'affiliato interessato.

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Titolo IV - Ordinamento

Art. 18 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. la Giunta Esecutiva;
  4. il Presidente;
  5. due - Vice-Presidenti nominati dal Presidente eletto
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. il Collegio dei Probiviri;
  8. il Segretario Generale.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita. La carica di membro della Giunta Esecutiva può, se così deliberato dall'Assemblea ordinaria degli associati, essere remunerata in base a quanto eventualmente deliberato a tale riguardo dall'Assemblea.

Spetta, comunque, ai membri di tutti gli Organi dell'Associazione sub b), c), d), e), f) e g) il rimborso delle spese vive sostenute per l'adempimento del loro mandato, nonché idonea copertura assicurativa relativamente ai rischi derivanti o comunque connessi alla carica. Eventuali dimissioni da una delle cariche associative devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Assemblea

L'Assemblea è I'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato avente diritto al voto, il quale tuttavia non può rappresentare per delega più di tre associati. Essa:

  1. decide le linee generali dell'attività dell'Associazione;
  2. elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  3. delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo;
  4. delibera sulle modificazioni statutarie;
  5. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori;
  6. esamina ed approva il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
  7. delibera la cessione di proprietà immobiliari o delle partecipazioni detenute dall'Associazione di cui all'art. 3 ultimo comma.

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio per:

  • l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
  • l'elezione, ogni quattro anni, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  • deliberare in merito ad ogni altro argomento all'Ordine del Giorno.

L'assemblea può anche essere convocata in via straordinaria quando ciò sia stato deliberato dal Consiglio Direttivo o quando ne abbia fatto richiesta, con formulazione del relativo ordine del giorno, almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettere raccomandate a.r. sottoscritte dal Presidente, dirette a ciascun associato e spedite almeno trenta giorni prima di quello stabilito per la riunione. In tali lettere devono essere specificati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè la data, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Salva l'esigenza del maggior 'quorum' richiesto per le particolari deliberazioni sotto precisate, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti, personalmente o per delega, almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni associato, partecipante di persona o per delega, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatto salvo per le seguenti deliberazioni:

  • deliberazioni relative alle modifiche statutarie;
  • deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione.

Tali deliberazioni sono validamente assunte se adottate con le maggioranze previste agli articoli 28 e 29. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di Sua assenza o Suo impedimento, la riunione verrà presieduta da uno degli Associati presenti all'uopo nominato dall'Assemblea. In caso di Sua assenza o Suo impedimento, la riunione verrà presieduta da uno degli associati presenti all'uopo nominato dall'Assemblea.

All'inizio di ogni riunione il Presidente procede alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea. Delle riunioni viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Di norma le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, tali funzioni vengono esercitate da altra persona all'uopo incaricata dal Presidente della riunione. Peraltro, l'incarico di cui trattasi deve essere conferito ad un Notaio allorché sono all'ordine del giorno modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano o, su richiesta di almeno un quinto dei presenti, per appello nominale. Dovranno, peraltro, essere effettuate per scheda segreta le votazioni che comportano valutazioni dell'operato di singole persone, nonché tutte le elezioni dei componenti degli Organi dell'Associazione. In sede di votazione per l'elezione dei membri degli Organi dell'Associazione, qualora sia prevista l'espressione di preferenze da parte dei votanti, ogni associato potrà indicare nella propria scheda non più di due terzi del numero complessivo delle persone da eleggere. Prima dello svolgimento della votazione il Presidente nominerà due scrutatori, che lo assisteranno nelle diverse operazioni e, in particolare, nello scrutinio. Per le cariche per cui la votazione avviene con l'indicazione di preferenza, verranno proclamate, elette dal Presidente le persone che hanno ricevuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, le persone più anziane di età.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 13 membri ad un massimo di 20 membri nominati dall'Assemblea con la procedura di cui al successivo paragrafo.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Per l'elezione dei membri del Consiglio, gli associati presenteranno delle liste formate da un massimo di 15 candidati ad un minimo di 8 candidati. Le liste, accompagnate da un documento programmatico, dovranno essere depositate presso la sede dell'Associazione entro venti giorni prima della data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea e non potranno contenere un numero di candidati provenienti dalla stessa regione superiore alla metà più uno dei candidati della lista.

La possibile elezione di un candidato è comunque necessariamente subordinata alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. l'essere titolare o legale rappresentante di un'impresa associata da almeno quattro anni consecutivamente;
  2. delega conferita dal titolare e/o dal rappresentante legale di un'impresa associata da almeno quattro anni consecutivamente a soggetto facente parte in maniera organica dell'impresa delegante.

All'esito della votazione risulteranno eletti tutti i componenti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, unitamente ad i primi cinque candidati in ordine di lista della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata vincitrice, determinando così il numero dei membri componenti il Consiglio Direttivo. Il capolista della lista di maggioranza risulterà eletto Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato del Consiglio venissero a mancare uno o più Consiglieri della lista vincitrice il Presidente avrà la facoltà di sostituirli per cooptazione con associati non presenti in lista e la prima assemblea dopo la cooptazione opererà la ratifica.

Nel caso in cui nel corso del mandato del Consiglio venissero a mancare uno o più Consiglieri della lista di minoranza, gli stessi verranno sostituiti dai candidati della medesima lista, non eletti, immediatamente successivi in ordine di lista.

Nel caso in cui nel corso del mandato del Consiglio, uno o più consiglieri, eletti ai sensi della precedente clausola b), dovesse cessare il rapporto di lavoro intercorso con l'impresa associata, o nel caso in cui la stessa impresa cessi di essere associata, il Presidente avrà la facoltà di sostituirli per cooptazione con associati non presenti in lista e la prima assemblea dopo la cooptazione opererà la ratifica.

Pur tenendo conto di quanto dianzi previsto, se nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, venisse meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dal presente articolo, il Consiglio intero decadrà. In tal caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca al più presto l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e, nel frattempo, provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Qualora le liste presentate risultassero non avere candidati sufficienti a garantire il numero minimo di Consiglieri, ovvero non fossero presentate liste, ovvero l'Assemblea andasse deserta, il Consiglio Direttivo decaduto resterà in carica sino all'effettiva elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo conferiti allo stesso tutti i poteri che lo Statuto non riserva all'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea delineando le linee programmatiche dell'Associazione;
  2. nomina il Segretario Generale dell'Associazione;
  3. delibera sulle domande di ammissione all'Associazione, nonchè la decadenza e l'esclusione degli associati;
  4. delibera sulle domande di affiliazione all'Associazione, nonchè la decadenza e l'esclusione degli affiliati;
  5. stabilisce su indicazione della Giunta Esecutiva la misura della tassa della iscrizione all'Associazione, nonché delle quote ordinarie annuali e delle eventuali quote straordinarie, fissando ad un tempo le modalità del loro versamento;
  6. convoca l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno, nonché la data, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima convocazione, che in seconda convocazione;
  7. approva entro il 30 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo dell'Associazione;
  8. propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo;
  9. nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti ed Organizzazioni e, in generale, le delegazioni dell'Associazione stessa;
  10. ratifica, quando necessario, le decisioni e l'operato della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene necessario e, comunque, almeno tre volte all'anno. Deve, peraltro, essere convocato tutte le volte che ne facciano richiesta, con formulazione del relativo ordine del giorno, almeno cinque suoi membri. La convocazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo fax o telegramma spediti al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, indicanti la data, l'ora e il luogo della riunione stessa e contenenti un sommario ordine del giorno. Ricorrendo l'urgenza, il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza delle predette formalità.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in Sua assenza dal Vice-Presidente più anziano d'età o in assenza di entrambi i Vice-Presidenti, dal Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione. Delle riunioni viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Di regola le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento dello stesso, tali funzioni vengono esercitate da altra persona nominata da colui che presiede la riunione. Le votazioni vengono, di regola, effettuate per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei presenti, esse avvengono per scheda segreta. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. 

Art. 21 - Giunta Esecutiva

In seno al Consiglio Direttivo sarà costituita una Giunta Esecutiva composta da:

  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • Quattro membri, rispettivamente il secondo, il terzo, il quarto e il quinto della lista vincente per il Consiglio Direttivo
  • il capolista della lista di minoranza

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri della Giunta nominati dal Presidente, lo stesso provvederà a sostituirli per cooptazione all'interno del Consiglio. È compito della Giunta decidere su ogni questione ed agire nell'ambito del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo nonché relativamente ad ogni altra competenza delegata dal Consiglio.

È compito della Giunta determinare l'organico dell'Associazione. La Giunta dovrà chiedere la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio per ogni decisione o azione che non rientri nella previsione del bilancio preventivo o che comunque comporti modifica delle allocazioni nell'ambito dello stesso.

La Giunta, in caso di urgenza, potrà sostituirsi al Consiglio. In tal caso le deliberazioni della Giunta saranno sottoposte alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. La Giunta delibera con la presenza di almeno quattro dei suoi membri a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni della Giunta sono redatti a cura del Segretario nominato e portano le firme del Presidente e del Segretario. Alle riunioni della Giunta può assistere, su invito del Presidente, il Segretario Generale, il quale, in tal caso, assolverà anche la funzione di Segretario della riunione.

Le riunioni della Giunta saranno convocate dal Presidente a mezzo fax o telegramma da inviarsi agli altri membri con preavviso di almeno 72 ore. In caso di urgenza le riunioni potranno essere convocate anche telefonicamente con un preavviso di almeno 24 ore. E' ammessa la possibilità che le adunanze della Giunta si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione della Giunta si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario. All'inizio di ogni riunione verrà data lettura del verbale della riunione precedente, onde procedere alla sua approvazione. Dei verbali delle riunioni della Giunta verrà data comunicazione al Consiglio Direttivo entro due giorni lavorativi dalla data della loro approvazione.

La Giunta decade:

  • se il Consiglio delibera di non approvare azioni o decisioni proposte dalla Giunta e che debbano essere dallo stesso preventivamente autorizzate, senza che, entro trenta giorni dalla delibera di rigetto, la proposta rigettata non venga ritirata formalmente dalla Giunta o non venga sottoposta all'approvazione del Consiglio una nuova proposta modificativa di quella rigettata;
  • se il Consiglio delibera di non ratificare l'operato della Giunta.

Se la Giunta decade ai sensi del precedente paragrafo, il Presidente potrà provvedere a ricostituire una nuova Giunta nominando, all'interno del Consiglio, altri quattro membri in sostituzione di quelli precedentemente da lui stesso designati. In tal caso, la nuova Giunta dovrà essere confermata dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata conferma, l'intera Giunta e l'intero Consiglio Direttivo decadranno. In ogni caso la Giunta Esecutiva decadrà con il Consiglio Direttivo. 

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e detiene, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Inoltre, predispone tutto quanto è necessario o utile affinché il Consiglio sia informato e deliberi tempestivamente sugli argomenti di propria competenza.

II Presidente può delegare ai membri della Giunta Esecutiva, collegialmente o singolarmente, e al Segretario Generale le proprie attribuzioni, eccezion fatta per la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di dimissioni, morte, ovvero di impedimento permanente, tale carica verrà automaticamente ricoperta dal Vice-Presidente più anziano d'età o in caso di rinuncia di questi dall'altro Vice-Presidente, ovvero in caso di impedimento o di rinuncia di entrambi i Vice-Presidenti, dal Consigliere della lista di maggioranza immediatamente successivo in ordine di lista.

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. II Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di vacanza della carica di un membro effettivo, subentra un membro supplente. II Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile della gestione dell'Associazione e presenta annualmente una Relazione scritta all'Assemblea sulle risultanze dei controlli effettuati. Inoltre, spetta al Presidente del Collegio dei Revisori convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo ogni qualvolta si sono rese vacanti contemporaneamente le cariche di almeno otto Consiglieri. Il Consiglio Direttivo determina la misura e le modalità di erogazione del compenso dei membri del Collegio dei Revisori, tenute presenti le tariffe dei corrispettivi spettanti ai Sindaci delle società commerciali.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra gli associati da almeno dieci anni. II Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di vacanza della carica di un membro effettivo, subentra un membro supplente. II Collegio dei Probiviri decide in ordine a qualsiasi controversia insorta fra gli associati per motivi attinenti l'attività associativa. Inoltre, esso formula il proprio parere scritto al Consiglio Direttivo ogni qualvolta viene proposta l'esclusione di un associato.

Art. 25 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'eventuale compenso. Non può essere nominato Segretario Generale chi rivesta qualsiasi carica o sia, comunque, investito di qualsiasi incarico di collaborazione in imprese associate o fornitrici abituali di beni o servizi a imprese operanti nel settore della pelletteria. Egli coadiuva il Presidente, di cui attua le disposizioni.

Inoltre, egli è il capo del personale e sovraintende a tutti gli uffici dell'Associazione. Infine, egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dei quali svolge, di regola, le funzioni di Segretario.

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Titolo V - Disposizioni Finali

Art. 26 - Referendum

Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga opportuno demandare alla decisione degli associati la soluzione di determinati problemi senza convocare l'Assemblea in sessione straordinaria, può utilizzare lo strumento del referendum per corrispondenza, stabilendo di volta in volta le relative modalità di attuazione. In ogni caso l'apertura dei plichi contenenti le risposte degli associati deve esser effettuata dal Presidente, assistito da due membri del Consiglio Direttivo all'uopo delegati, dal Segretario Generale e da un Notaio, il quale redige il processo verbale.

Se pervengono le risposte della maggioranza degli associati, il risultato del referendum che raccolga la maggioranza assoluta dei voti espressi ha l'efficacia di una deliberazione assembleare. Pertanto, il relativo processo verbale deve in tal caso essere trascritto nel Registro dei verbali dell'Assemblea. Non si può, però, far ricorso allo strumento del referendum per corrispondenza per l'elezione dei membri, degli Organi dell'Associazione, per le modificazioni dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 27 - Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, certificato da una società abilitata all'uopo incaricata, deve essere presentato all'Assemblea ordinaria degli associati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, unitamente alle Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Tale bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la predetta riunione dell'Assemblea.

Art. 28 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria, con la maggioranza di almeno i due terzi degli associati, può deliberare l'anticipato scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione, nominando ad un tempo un Collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente, giusto il disposto dell'art. 5 del D.L. 460/97, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, individuata dall'Assemblea o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge 662/96, fatta comunque salva diversa destinazione che dovesse essere imposta per Legge. Allorché viene posto all'ordine del giorno dell'Assemblea l'argomento di cui trattasi, le funzioni di Segretario dell'Assemblea stessa devono essere svolte da un Notaio.

Art. 29 - Modificazioni dello Statuto

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà degli associati sia in prima che in seconda convocazione e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti. Contestualmente, l'Assemblea decide anche la data di entrata in vigore delle modificazioni statutarie approvate. Allorché viene posto all'ordine del giorno dell'Assemblea l'argomento di cui trattasi, le funzioni di Segretario dell'Assemblea stessa devono essere svolte da un Notaio.

Art. 30 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto da questo Statuto, valgono le norme di legge. In particolare, ci si richiama alle disposizioni di cui agli art. 36, 37 e 38 del vigente Codice Civile Italiano

Art. 31 - Norma transitoria

In attuazione del 3° comma dell'art.1 di questo Statuto il Consiglio Direttivo verificherà la rispondenza della situazione normativa e applicativa a quanto stabilito da tale norma e adotterà tutte le opportune iniziative per l'attuazione di ciò che è ivi previsto.

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